7 Novembre, 2026 Cesenatico

Consenso informato (Art n°7): quando la cura passa dalla libertà di scegliere

di Alessandro Palladino*

Il potere di scelta individuale ha superato i vecchi confini che regolavano solo l’esistenza o il corpo del paziente. Poco più di un decennio fa, i medici prendevano le decisioni e i pazienti facevano ciò che veniva loro detto. I medici non erano abituati a chiedere ai pazienti quali fossero i loro desideri e le loro priorità; spesso nascondevano loro informazioni vitali e i pazienti venivano trattati come bambini: “troppo fragili e ingenui per affrontare la verità, figuriamoci per prendere decisioni”. 

I pazienti venivano talvolta collegati a macchinari, costretti ad assumere farmaci e sottoposti a interventi chirurgici senza che venisse chiesto il loro parere. Il principio del consenso costituisce un corollario naturale del principio più ampio della libertà personale ed è suffragato dall’esclusività del corpo e della mente, in quanto la persona non può essere soggetta a coercizione o violazione della propria sfera corporea né della libertà morale. 

Ogni potere o dovere del medico nei confronti del paziente trova la sua unica ed esclusiva fonte nel consenso del paziente stesso, che rappresenta il punto focale di ogni autorizzazione legale all’attività medica. 

Il presupposto essenziale è l’informazione adeguata, compiuta ed idonea in ordine al trattamento sanitario da effettuare ed ai rischi che ne possono derivare, fornita dal medico al paziente. Il cittadino ha dunque il diritto di essere informato in maniera chiara, esaustiva e completa sul trattamento sanitario che riceverà e sulle possibili alternative terapeutiche allo stesso. 

Il medico, dal canto suo, ha l’obbligo di informare compiutamente e con chiarezza il paziente sulla natura e sul percorso terapeutico che deve compiere, al fine di porlo nelle condizioni di decidere se sottoporsi o meno al trattamento proposto. 

Il consenso informato è un potenziale strumento per l’espressione della volontà del paziente. Tra le altre cose, si orienta sempre più verso il latino cum sentire, ovvero sentire o credere insieme; da un rapporto medico-paziente a un’alleanza terapeutica, dove il consenso può essere visto come il risultato di un processo di condivisione degli elementi di certezza e incertezza all’interno di una data proposta terapeutica. 

Il consenso all’atto medico non ha dunque una rilevanza unicamente deontologica nel rapporto tra il cittadino e l’operatore sanitario, ma costituisce un requisito indispensabile per la legittimità dei trattamenti medico-chirurgici. 

L’attuale significato di “salute” non è più semplicemente considerato come assenza di malattia, ma come uno stato di completo benessere fisico e mentale, il che ha contribuito a questo cambiamento di prospettiva. Il consenso informato è il prerequisito che legittima l’attività sanitaria, sia diagnostica che terapeutica. Riguarda le informazioni che l’operatore sanitario deve fornire al paziente, al quale deve essere offerta la possibilità di accettare o rifiutare consapevolmente il trattamento proposto. 

Il dovere del medico di informare preventivamente il paziente si basa su norme costituzionali che, come abbiamo visto, tutelano l’inviolabilità della libertà personale, il diritto alla salute e, infine, il diritto all’autodeterminazione. Il consenso tutela l’individuo solo se dato consapevolmente e nel rispetto di procedure specifiche. Il consenso informato è stato istituito per tutelare il paziente, non il medico. Il potere di curare e il dovere di intervenire non possono più essere considerati illimitati. 

Così come una corretta esecuzione del trattamento può incontrare limiti di natura “oggettiva” nel dovere del medico di offrire al paziente soluzioni diagnostiche e terapeutiche scientificamente fondate e conformi alle norme della buona pratica clinica, allo stesso modo sorgono limiti di natura “soggettiva” in relazione alla volontà del paziente espressa tramite il consenso: questo dopo essere stato debitamente informato sulla natura e lo scopo di qualsiasi intervento, sui suoi potenziali benefici, nonché sui rischi inerenti, e su eventuali alternative terapeutiche esistenti. 

In seguito al processo di Norimberga, il Codice di Norimberga (1946) ha sancito il principio secondo cui nessun intervento medico può avvenire senza il consenso del paziente. Questo principio è stato da allora pienamente delineato in una serie di carte internazionali e nazionali. 

Se la Legge rappresenta un passo in avanti per la centralità della persona e il rispetto della dignità umana, intesa quale considerazione che ciascuno ha di sé, ci sono numerosi aspetti lasciati irrisolti che rischiano di aggravare la posizione dei sanitari e in particolare dei chirurghi. Si pensi in particolare al coordinamento (assente) con la Legge “Gelli – Bianco” (a che titolo risponde il sanitario che non informa correttamente il paziente qualora operi all’interno di una struttura? quali sono la prescrizione e il riparto dell’onere probatorio?). Si pensi ancora all’obiezione di coscienza, cui la Legge non fa riferimento: il sanitario potrà rifiutare un trattamento in base alla propria coscienza? Come si garantisce in questo caso il diritto all’autodeterminazione? Ancora, si pensi al rapporto tra autodeterminazione del paziente e “competenza, autonomia professionale e responsabilità del medico”: in quali casi il medico potrà rifiutare di dare seguito alle volontà del paziente ritenendole non appropriate (si pensi al rifiuto delle trasfusioni del sangue basato su motivazioni religiose oppure alla richiesta di trattamenti sanitari non validati dalla comunità scientifica)? 

Infine, come si potranno conciliare i tempi richiesti per un consenso informato e completo, che costituisce per la nuova legge “tempo di cura”, con le limitate risorse a disposizione delle strutture sanitarie pubbliche? 

Si tratta di argomenti spinosi che chiamano l’interprete a scelte importanti per formare un quadro certo entro il quale possano convivere autodeterminazione e quindi dignità del paziente da un lato, autonomia professionale del medico dall’altro. 

Come affermava il filosofo Bertrand Russell: “Se ho una profonda convinzione di coscienza che mi impone di agire in un certo modo condannato da un’autorità governativa, devo seguire la mia convinzione. Inoltre, reciprocamente, la società deve concedermi la libertà di seguire la mia convinzione, salvo quando vi siano validi motivi per non farlo”. 

Questo principio trova un ulteriore approfondimento nell’articolo 4 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789: “La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non reca danno agli altri. Pertanto, l’esistenza dei diritti naturali di ogni uomo non ha altri limiti se non quelli che garantiscono il godimento di tali diritti¹² agli altri membri della societ๳. Questi limiti possono essere determinati solo dalla legge”.

*Il dottor Alessandro Palladino, cesenaticense, è chirurgo generale del Dipartimento Grandi Traumi del Trauma Center dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena. Formatasi a Parma, ha lavorato in Italia e in vari Paesi europei in chirurgia addominale, vascolare e toracica, con lunga esperienza in laparoscopia e chirurgia robotica. Referente per la chirurgia mininvasiva della parete addominale, è autore di studi premiati, relatore in congressi, peer reviewer e impegnato nel sociale e nell’oncologia pediatrica con il Lions Club Cervia Cesenatico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Immagine di Redazione

Redazione

La nostra redazione è composta da appassionati di Cesenatico e della sua comunità, che con dedizione e passione si impegnano a raccontare storie, eventi e novità che animano la nostra realtà locale.