Nel dibattito pubblico, spesso caratterizzato da comprensibili esigenze di sicurezza, si tende a ritenere che il semplice rinvenimento di un coltello addosso a una persona conduca automaticamente ad una condanna penale. In realtà, la giurisprudenza insegna che ogni fattispecie deve essere valutata alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto e del grado di offensività della condotta.
Lo dimostra una recente vicenda che riguarda un pescatore trentenne di Cesenatico, assolto dalla Corte d’Appello di Bologna dopo una condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Forlì per “porto ingiustificato di coltello”.
L’uomo era stato fermato nell’estate del 2024 mentre, in bicicletta e nelle ore serali, stava raggiungendo il porto cittadino per imbarcarsi sul proprio peschereccio. Durante il controllo gli era stato trovato un coltello serramanico pieghevole, non a scatto e privo di fermo lama, con punta acuminata e una lunghezza di circa otto centimetri. Il pescatore aveva immediatamente chiarito che si trattava di uno “strumento di lavoro” utilizzato abitualmente per tagliare le reti e svolgere altre operazioni a bordo.
Il Tribunale di Forlì aveva tuttavia ritenuto configurato il reato di “porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere”, osservando che, pur essendo il coltello funzionale all’attività lavorativa, esso avrebbe dovuto essere custodito a bordo dell’imbarcazione e non trasportato durante il tragitto dall’abitazione al porto. Da qui la condanna a otto mesi di reclusione, con pena sospesa.
La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo le argomentazioni difensive dell’avvocato Riccardo Luzi, ha invece applicato l’istituto previsto dall’articolo 131-bis del Codice penale, riconoscendo la “particolare tenuità del fatto”.
Sotto il profilo tecnico-giuridico, ciò significa che la condotta è stata ritenuta “astrattamente sussistente e riconducibile alla fattispecie incriminatrice”, ma caratterizzata da una “minima offensività” e da “una ridotta gravità”, tali da escludere la punibilità dell’imputato.
La decisione conferma un principio consolidato: il diritto penale non opera secondo automatismi. La mera presenza di una lama non equivale necessariamente ad una condanna, poiché il giudice è chiamato a compiere una valutazione complessiva della condotta, del contesto, delle finalità perseguite e della concreta lesività del fatto.
Rimane naturalmente fermo il principio generale secondo cui il porto di coltelli in luogo pubblico è, nella generalità dei casi, vietato e può trovare giustificazione soltanto in presenza di motivi concreti e oggettivamente apprezzabili. Proprio per questo, ogni vicenda richiede un accertamento caso per caso, senza scorciatoie interpretative né automatismi sanzionatori.