Da oggi entra in vigore il nuovo reato di femminicidio, introdotto come fattispecie autonoma e speciale rispetto all’omicidio. È previsto l’ergastolo per chi cagioni la morte di una donna quando il fatto è espressione di discriminazione, odio o prevaricazione, oppure si realizza mediante atti di controllo, possesso o dominio sulla vittima in quanto donna. La qualificazione vale anche se la violenza è legata al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, o se serve a limitare le sue libertà individuali. La pena è fissata direttamente all’ergastolo, senza una cornice tra minimo e massimo.
La legge interviene anche sui maltrattamenti contro familiari e conviventi: estende le possibili vittime ai non conviventi legati da filiazione con l’autore, introduce un’aggravante quando la condotta riproduce le “modalità da femminicidio” e rende obbligatoria la confisca dei beni usati per commettere il delitto.
Scattano poi aggravanti e aumenti di pena per diversi reati commessi con le stesse modalità (in generale da un terzo alla metà): lesioni, mutilazioni genitali femminili, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale. Aumenti specifici riguardano violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Sul fronte processuale, la persona offesa dovrà essere informata in caso di possibile patteggiamento.