Il decreto legge 131/2024, convertito in legge 166/2024, ha modificato la legge Concorrenza (118/2022) chiarendo le regole per le gare delle concessioni balneari. I bandi devono richiamare i requisiti degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, tra cui l’assenza di gravi irregolarità fiscali, contributive e previdenziali.
L’art. 94, comma 6, prevede l’esclusione automatica degli operatori che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relative al pagamento di imposte, tasse o contributi, per importi superiori a 5.000 euro. Sono “definitive” le violazioni contenute in sentenze o atti amministrativi non più impugnabili: il debito è giuridicamente certo e, se oltre soglia, comporta automaticamente l’estromissione dalla gara.
Diverso il caso delle violazioni non definitivamente accertate (cartelle appena notificate, debiti contestati in giudizio), disciplinate dall’art. 95, comma 2. Qui l’esclusione è rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, ma solo se la violazione è “grave”. L’allegato II.10 stabilisce che la gravità ricorra quando il debito, al netto di sanzioni e interessi, è almeno pari al 10% del valore dell’appalto e comunque non inferiore a 35.000 euro: le due soglie devono sussistere insieme.
Per le concessioni balneari, in mancanza di una regola ad hoc, la base di calcolo del 10% va individuata nel valore stimato della concessione, cioè nel fatturato complessivo generato dalla gestione (art. 179 d.lgs. 36/2023), e non nel solo canone o nell’indennizzo al concessionario uscente, che non riflettono la reale dimensione economica dell’attività.
Ne deriva un duplice onere: le amministrazioni devono indicare nel bando il valore economico effettivo della concessione; gli operatori, prima di presentare offerta, devono verificare la propria posizione fiscale e, se necessario, attivare strumenti come la rateizzazione, oltre a valutare attentamente se eventuali debiti possano integrare le soglie di gravità che mettono a rischio la partecipazione.