Con l’entrata in vigore, martedì 7 aprile, della legge 34 del 2026, arriva una stretta sulle regole del lavoro agile. La prima legge annuale dedicata espressamente alle Pmi interviene infatti anche sul fronte dello smart working, introducendo obblighi più precisi in materia di salute e sicurezza.
La novità principale riguarda l’informativa scritta che il datore di lavoro dovrà consegnare, con cadenza almeno annuale, sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il documento dovrà individuare i rischi generali e quelli specifici connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali, con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali e più in generale agli ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore.
La disposizione, contenuta nell’articolo 11, si applica ad aziende e datori di lavoro di qualsiasi dimensione e rafforza il principio secondo cui anche nel lavoro da remoto restano fermi gli obblighi di tutela compatibili con questa modalità. Allo stesso tempo, il lavoratore è chiamato a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’azienda.
La legge interviene anche sul sistema sanzionatorio, modificando l’articolo 55 del decreto legislativo 81 del 2008, il Testo unico sulla sicurezza. In caso di mancata consegna dell’informativa, il datore di lavoro potrà incorrere nell’arresto da due a quattro mesi oppure in un’ammenda che può arrivare fino a 7.403,96 euro.
L’obiettivo è rendere più chiaro il perimetro delle responsabilità nello smart working, ormai diventato una modalità ordinaria di organizzazione del lavoro, e rafforzare le garanzie per chi svolge l’attività lontano dalla sede aziendale.
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