22 Settembre, 2026 Cesenatico

Telelaser non omologati: dopo il caos autovelox una sentenza da Ravenna semina nuovi dubbi

C’è un filo che unisce le polemiche sugli autovelox alle discussioni che infiammano ciclicamente la Riviera: il tema delle regole, della trasparenza e della legittimità dei controlli. A Cesenatico, dove la velocità è da tempo al centro della strategia di sicurezza stradale e dove la presenza delle forze dell’ordine è percepita come “alta” da una parte della cittadinanza, ogni novità sul fronte delle sanzioni diventa inevitabilmente un caso. Ora, però, il fronte di battaglia rischia di allargarsi: non più solo autovelox e postazioni fisse, ma anche telelaser, i dispositivi portatili usati per misurare la velocità in modo istantaneo.

A far scattare l’attenzione è una sentenza depositata il 18 febbraio dal Giudice di Pace di Ravenna. Il provvedimento – firmato dalla giudice Maria De Rosa – ha annullato un verbale pesante: 131 km/h su una strada con limite a 70, “maxi multa” da 543 euro e sei punti in meno. 

L’automobilista, assistito dall’avvocato Fabio Geminiani, aveva presentato ricorso dopo la contestazione avvenuta il 20 ottobre lungo la via Cervese. Il nodo, in aula, non è stato tanto “quanto andasse” il veicolo, ma con quale strumento fosse stata rilevata la velocità e, soprattutto, se quello strumento fosse a norma.

Il giudice ha ritenuto decisiva la mancanza di omologazione dell’apparecchiatura utilizzata. E qui sta il punto che può fare scuola: secondo l’impostazione della sentenza, l’approvazione ministeriale – così come per gli autovelox –  non è la stessa cosa dell’omologazione richiesta dall’articolo 142 del Codice della strada per gli strumenti di controllo della velocità. In altre parole: perché una misurazione possa diventare prova valida e reggere un verbale, il dispositivo deve essere “debitamente omologato”. Nel caso specifico, l’amministrazione non avrebbe fornito prova dell’avvenuta omologazione del telelaser impiegato. Risultato: verbale nullo, sanzione annullata. Le spese di giudizio sono state compensate, anche per la “novità” della questione e l’assenza di istruttoria.

Se per anni l’attenzione pubblica si è concentrata sulle postazioni fisse e sugli autovelox, la decisione di Ravenna sposta il faro su un oggetto molto presente anche nei controlli “dinamici”: il telelaser. Parliamo di strumenti mobili, maneggevoli, capaci di misurare la velocità del singolo veicolo attraverso impulsi laser a infrarossi. Sono dispositivi spesso utilizzati in tratti considerati critici, nelle fasce orarie di maggior traffico o in contesti dove la contestazione immediata è possibile o comunque dove si mira a un controllo puntuale e selettivo.

Ed è qui che Cesenatico entra in campo. Sul territorio, tra arterie di collegamento, strade di scorrimento e vie che nei mesi estivi vedono un aumento notevole dei flussi, i controlli della velocità sono un tema ricorrente. Le dispute sugli autovelox – tra chi li considera un presidio indispensabile e chi li vede come strumento “troppo punitivo” – sono ormai quasi cronaca ordinaria. Ma se l’orientamento giurisprudenziale che ha già alimentato ricorsi sulle postazioni fisse dovesse consolidarsi anche sui telelaser, si aprirebbe un capitolo nuovo: la “grana telelaser”.

Naturalmente una sentenza di Giudice di Pace non “riscrive” da sola le regole, ma può fare da apripista, soprattutto quando richiama orientamenti già discussi e quando intercetta un tema che riguarda migliaia di verbali. E la sensazione, guardando alla storia recente delle contestazioni sugli autovelox, è che anche questa vicenda possa diventare un precedente citato e ricitato, soprattutto lungo la Riviera.

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