I titolari di Romagna Giochi S.r.l. lo avevano promesso: “Costi quel costi andremo avanti fino all’ultimo grado di giudizio”. E così, nonostante il costo delle spese legali, almeno per il momento, stanno avendo ragione loro.
Il Comune di Cesenatico invece che, sulla scorta di una legge evidentemente fatta male, sta provando da anni a chiudere le sale slot sul territorio comunale, incassa una nuova battuta d’arresto e, dopo quasi sette anni di battaglie legali, si ritrova al punto di partenza.
A dirimere la questione ora sarà il professor Pier Giorgio Vitello, l’esperto incaricato dal Consiglio di Stato, che dovrà definire un paio di questioni salienti: calcolare la superficie effettivamente utilizzabile dalle sale slot sul territorio comunale e, soprattutto, misurare la distanza tra l’ingresso della Beach Arena (il cosiddetto “luogo sensibile”) e la sala giochi “Miss America” che, secondo l’avvocato di Romagna Giochi, “il comune ha misurato in modo scorretto, passando per la spiaggia del Grand Hotel senza osservare il Codice della Strada”.
Ma andiamo con ordine: la società Romagna Giochi s.r.l. gestisce sul territorio di Cesenatico quattro sale Video-lottery con l’insegna “Terry Bell”: una in via Da Noli n. 30, due sul lungomare Carducci (la Miss America e il Dollaro) ed una al civico 22 di viale Torino.
La società ha già impugnato, con un primo ricorso al T.a.r. per l’Emilia Romagna, la delibera della Giunta Regionale del giugno 2017, che ha vietato non solo le aperture di locali dedicati al gioco lecito, ma anche la conduzione di sale scommesse già operanti alla data della sua entrata in vigore che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri rispetto ad una serie di “luoghi sensibili”.
Nel frattempo, il Comune di Cesenatico, con delibera n. 85 del 15 dicembre 2017, ha approvato il Regolamento comunale per la prevenzione ed il contrasto delle problematiche legate al gioco d’azzardo, chiarendo dunque che, su questo tema, non avrebbe fatto sconti.
Con due provvedimenti emessi il 29 agosto 2018, l’amministrazione comunale ha quindi imposto alla società ricorrente il divieto di proseguire le attività delle sale VLT entro 6 mesi dal ricevimento della comunicazione in quanto “ubicate a meno di 500 metri di distanza” da “luoghi sensibili”.
Con un secondo ricorso al T.a.r., Romagna Giochi ha però dimostrato di non volersi piegare: ha impugnato la delibera del Consiglio comunale n. 85 del 15 dicembre 2017, la comunicazione dirigenziale del 29 agosto 2018 e la delibera n. 831 del 12 giugno 2017 della giunta regionale dell’Emilia Romagna, deducendo “vizi di violazione di legge e di eccesso di potere”. Come dire, non sono d’accordo su nulla e, intanto, utilizzo ogni dispositivo che la legge mi mette a disposizione per prendere tempo.
Ma il Comune di Cesenatico insiste e il 29 luglio 2022 emette 4 ordinanze con le quali, in esecuzione della Legge Regionale n. 5 del 2013 e del Regolamento comunale di prevenzione del gioco di azzardo lecito, dispone la chiusura – entro dieci giorni dalla notifica – delle sale giochi VLT sopra indicate.
La ricorrente impugna nuovamente le ordinanze ma il T.a.r. per l’Emilia Romagna respinge il ricorso. A quel punto Romagna giochi s.r.l. fa appello.
A quel punto si costituiscono in giudizio il Comune di Cesenatico e la Regione Emilia Romagna: all’udienza pubblica del 27 marzo 2024 non viene presa alcuna decisione ed il Collegio ritiene necessario, a fini della decisione, di disporre una verifica per acquisire gli elementi necessari ad accertare la fondatezza del primo motivo di appello incentrato sulla configurabilità di un effetto espulsivo in conseguenza dei provvedimenti adottati dal Comune di Cesenatico.
L’appellante, in particolare, critica la sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna, affermando in modo del tutto errato – a dire dell’appellante – che dalla stessa perizia depositata da parte ricorrente si evidenzierebbe la presenza di una superficie di 3,5 Km. quadrati, corrispondenti al 7,7% del territorio comunale, ritenuta astrattamente idonea alla delocalizzazione per lo svolgimento dell’attività di sala giochi (da ciò discenderebbe la infondatezza delle dedotte questioni di legittimità costituzionale sollevate nel ricorso che non sono esaminate dal Collegio). Romagna Giochi, in particolare, lamenta il fatto che il T.a.r. avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie in quanto, sebbene nella prima perizia del consulente di parte del 25 settembre 2018, si indichi la percentuale dello 7,70 % della superficie comunale come potenzialmente idonea alla delocalizzazione di una sala giochi, tuttavia, a seguito dell’introduzione del Regolamento per il contrasto delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito e mappatura dei luoghi sensibili, il perito di parte avrebbe incrociato i dati degli ambiti del P.R.G. di Cesenatico, con la nuova normativa regionale, limitando la possibilità di insediamento delle sale giochi VLT alla sola percentuale del 0,77% del territorio di Cesenatico, pervenendo alla conclusione dell’impossibilità quasi assoluta della delocalizzazione delle sale giochi nel Comune.
Romagna Giochi contesta anche la misurazione delle distanze tra l’accesso del luogo sensibile definito Beach Arena e la sala giochi Miss America di Viale Carducci n. 50. Tanto premesso poiché è presumibile che una percentuale di aree idonee stimata nello 0,77% possa configurare un’ipotesi di effetto espulsivo e tenuto conto che la suddetta stima è contestata sia dal Comune che dalla Regione, il Collegio ha ritenuto necessario disporre una verifica per stimare la superficie di aree idonee presenti nel Comune di Cesenatico utili alla delocalizzazione delle sale da gioco.
Il verificatore dovrà anche accertare la distanza tra l’accesso del luogo sensibile definito Beach Arena e la sala giochi Miss America di Viale Carducci n. 50, in applicazione dei criteri normativi previsti per la misurazione delle distanze delle sale giochi dai luoghi sensibili.
Per lo svolgimento dell’intera istruttoria è stato nominato, come detto, il Prof. Piergiorgio Vitillo del Politecnico di Milano che procederà agli accertamenti, nel contraddittorio tra le parti, provvedendo al deposito della perizia finale entro 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.