6 Novembre, 2026 Cesenatico

Referendum sulla Giustizia: l’ex magistrato Vincenzo Andreucci spiega le ragioni del “No”

Il clima politico si fa sempre più rovente in vista del referendum costituzionale sulla Giustizia, indetto per i prossimi 22 e 23 marzo, mentre il dibattito pubblico resta nettamente polarizzato tra chi interpreta la riforma come un necessario riequilibrio del sistema e coloro che temono per un’effettiva sottomissione della magistratura al potere esecutivo. 

Nella confusione generale, prendono posizione con l’intento di fare chiarezza i vari professionisti del Diritto come Vincenzo Andreucci, ex magistrato noto nel panorama giudiziario romagnolo, oggi esponente di punta per il Comitato “Meglio dire No” di Forlì-Cesena. 

Il dibattito sulla riforma della Giustizia resta polarizzato tra opposte fazioni politiche. In un clima simile, come si preserva il confronto nell’effettivo interesse generale? 

“La ferma difesa della Costituzione è un dovere permanente di ogni cittadino cosciente e responsabile. Un’eventuale “revisione” della Costituzione (è questo il termine corretto, non “riforma”) richiede motivi seri e un metodo “costituente”, elementi che – nel caso della cosiddetta riforma della Giustizia – mancano del tutto. La Giustizia non ha bisogno di riforme di struttura, ma di interventi seri, realizzabili con semplici leggi ordinarie e, soprattutto, con una volontà politica effettiva di rendere l’amministrazione della Giustizia rapida ed efficiente: aumenti di organico dei magistrati e del personale amministrativo, semplificazione delle procedure, un’informatica che funzioni, l’umanizzazione del trattamento carcerario, ecc. Il dibattito sul referendum si è trasformato in politico perché è emerso chiaramente che politico è il vero scopo della riforma. Questa infatti, diretta a ridimensionare drasticamente il potere giudiziario a vantaggio del potere politico, deve essere letta insieme alla “madre di tutte le riforme”, come Meloni chiama il cosiddetto “Premierato”, dirette al superamento dell’equilibrio tra i poteri dello Stato — legislativo, esecutivo, giudiziario — e al pratico annullamento delle funzioni del Presidente della Repubblica, a favore del Governo e, soprattutto, del suo capo (capa): una vera e propria rivoluzione autoritaria. Il “merito” della riforma – separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti – è soltanto un pretesto, una foglia di fico per coprire la vergogna eversiva del progetto politicoistituzionale sottostante, come si deduce dalle dichiarazioni del ministro Nordio, che si chiede perché i partiti di opposizione non capiscano che la riforma potrà giovare anche a loro quando andranno al potere. Perché mai solo la magistratura non debba essere soggetta a controllo dimenticando che i magistrati, in base alla Costituzione, sono soggetti soltanto alla legge e indipendenti da ogni altro potere. Per non parlare del sottosegretario Delmastro, secondo cui i magistrati del pubblico ministero dovrebbero essere posti alle dipendenze del Ministro della Giustizia (come era durante il fascismo!). Comunque, la separazione delle carriere è un falso problema: il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti e viceversa, è ormai praticamente impossibile e comunque chiesto dallo 0,5% dei magistrati, una quarantina su oltre 9.000 totali. La Legge Cartabia del 2022 ha limitato la possibilità di passaggio da una funzione all’altra al periodo compreso tra il quarto e il decimo anno dall’ingresso in magistratura, con ulteriori limitazioni. Se la finalità della riforma fosse veramente la preclusione assoluta al cambiamento di funzioni sarebbe sufficiente una legge ordinaria. Oltre a motivi seri per una revisione della Costituzione, è mancato del tutto il rispetto del metodo voluto dall’Assemblea Costituente. Il Governo ha presentato al Parlamento un testo blindato, su cui la maggioranza ha addirittura vietato ai propri parlamentari di presentare emendamenti; una riforma costituzionale, pertanto, che viola fin dalla sua origine il metodo fatto di dialogo e di partecipazione di tutte le componenti politiche, come fu invece il lavoro dell’Assemblea a cui tutti — democristiani, comunisti, socialisti, liberali, repubblicani, azionisti, monarchici — parteciparono in spirito collaborativo, portando ad una approvazione quasi plebiscitaria. La previsione della doppia lettura da parte di entrambe le camere, a distanza di mesi le une dalle altre, fu prevista dai costituenti come condizione di riflessione, di ripensamento e valorizzazione del dialogo, tutte negate dalla blindatura del testo”. 

Dopo il taglio dei parlamentari e la revisione del Titolo V sulle Regioni, la riforma oggi in esame prevede la modifica di sette articoli della Costituzione riguardanti la magistratura. La Legge fondamentale regge la democrazia contro il rischio di derive autoritarie tramite il testo – sostanzialmente – originale del 1948: è questo il caso? 

“La Costituzione è forte e, finora, forti sono stati gli organi di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale. Forte e saggio è stato anche il popolo che ha respinto, in precedenti referendum, alcuni gravi attacchi (Riforma Berlusconi del 2006, Riforma Renzi nel 2016) e che, ne sono certo, respingerà anche questo. Tuttavia, i tentativi di trasformare la nostra democrazia in una “democratura” di tipo ungherese o trumpiano continuano, anche mediante il progetto di una nuova legge elettorale che, con l’assegnazione di uno spropositato premio di maggioranza alla coalizione vincente, consegnerebbe al capo del Governo un potere praticamente assoluto”. 

In una recente intervista, il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri ha denunciato: “La reale intenzione è indebolire il Pm trasferendolo sotto la gestione del Ministro della Giustizia, che darà la direttiva settimanale con le priorità da adempiere”. In quale modo separare le due componenti del potere giudiziario esporrebbe l’accusa al controllo dell’esecutivo? 

“Il potere giudiziario ha, nello Stato democratico, la funzione fondamentale del controllo e della tutela della legalità, cioè del rispetto e osservanza delle leggi da parte di tutti i soggetti operanti nello Stato: cittadini, enti collettivi, privati e pubblici, compreso il Governo e i ministri per gli atti che incidono sui diritti, un controllo nei confronti del quale il potere politico è notoriamente insofferente. L’Assemblea Costituente ha ritenuto, saggiamente, di non separare la funzione di p.m. da quella del giudice perché i magistrati si formino e vivano nella stessa cultura della giurisdizione, secondo cui entrambi devono operare avendo un unico interesse: la ricerca della verità e l’applicazione della legge senza riguardi per nessuno. Per il p.m. nel processo si parla infatti di “parte imparziale”, diversamente da per gli avvocati che hanno l’obbligo giuridico di tutelare gli interessi del cliente anche se non coincidono con la verità. Per questi motivi la Costituzione prevede l’unità del potere giudiziario, l’unicità del concorso per entrare in magistratura, l’unità della formazione e della disciplina. A tal fine ha previsto un solo Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Capo dello Stato con il compito di autogoverno. Sdoppiare il C.S.M. significa negare alla radice tutti questi valori e avviare un processo che porta, inesorabilmente, ad allontanare la cultura del p.m. da quella del giudice, a fare diventare il p.m. l’avvocato della polizia e a sottoporlo al controllo del Governo, cioè della politica”. 

A giudizio del Comitato “Meglio dire No”, il sistema proposto in merito alla composizione del Csm favorirebbe una maggiore compattezza della componente politica, eletta mediante sorteggio temperato, rispetto ai giudici sorteggiati casualmente. Sopravvive, tuttavia, il tema delle correnti politicizzate che compromettono il criterio del merito nell’elezione dei magistrati da parte dei colleghi. Tra casualità ed alleanze, quale terza via garantirebbe un Csm finalmente meritocratico? 

“Le correnti nella magistratura esprimono la pluralità esistente nella società civile e nel mondo dei giuristi riguardo alla sottolineatura dei problemi umani e sociali di cui la magistratura si occupa. Esse sono state e sono elementi importanti per la crescita dei magistrati nella consapevolezza del valore fondante della Costituzione, riguardo alle leggi ordinarie che i magistrati sono chiamati ad applicare. Il rinnovamento della giurisprudenza e della stessa legislazione in vari settori cruciali (famiglia, lavoro, ambiente, minoranze, diritti civili, ecc.) è stato possibile anche grazie al lavoro culturale svolto dalle correnti della magistratura. Certo, ci sono stati episodi in cui le correnti hanno compiuto favoritismi, soprattutto in occasione di nomine ad incarichi direttivi, ma ciò non giustifica l’adozione del sorteggio in quanto espediente che ritengo offensivo della dignità dei magistrati, i cui rappresentanti nell’organo di autogoverno, di rilevanza costituzionale, non sarebbero più espressione delle varie sensibilità, ma individuati a casaccio senza alcun rapporto tra rappresentanti. Il rischio di abusi correntizi, insito in ogni attività umana, può essere evitato mediante adozione di norme procedimentali rigorose, ben possibili, che ne eliminino l’occasione. Ad esempio, il sorteggio tra i primi tre o cinque candidati nella graduatoria di merito: basta volerlo”. 

L’odierno assetto del Csm, unico per requirenti e giudicanti, crea un apparente conflitto d’interessi, perfino “simile ad una partita in cui arbitro e giocatore fanno parte della stessa squadra” secondo l’ex magistrato simbolo di “Mani Pulite” Antonio Di Pietro. Bocciata la riforma, come verrebbe garantito il giusto processo già definito dal legislatore nella parità processuale davanti ad un giudice terzo ed imparziale, dunque a piena tutela della presunzione d’innocenza? 

“Il conflitto d’interessi è in realtà solo apparente. L’appartenenza del giudice e del p.m. all’unica magistratura, come ho già detto, è stata voluta dai Costituenti a tutela dei cittadini e per assicurare che ogni processo sia diretto esclusivamente alla ricerca della verità da parte di magistrati formati nella cultura della giurisdizione. Il paragone calcistico attribuito a Di Pietro — molto “americano” — è inadatto a illustrare lo svolgimento del nostro processo penale perché, in tutte le fasi dello stesso, il p.m. ha l’obbligo giuridico di chiedere l’archiviazione, il proscioglimento, l’assoluzione o l’annullamento di condanne in sede di impugnazione quando risulta l’innocenza dell’accusato o mancano, o sono insufficienti, le prove. Ciò fa tanto più seriamente quanto più è formato nella stessa cultura del giudice: per questo il p.m., come ho detto, è “parte imparziale”. È vero che il giudice deve essere terzo e imparziale, ma le parole devono essere usate secondo il loro vero significato: l’imparzialità è un atteggiamento etico, di morale personale e professionale che si acquisisce con una formazione adeguata. “Terzietà del giudice” significa che egli non deve avere nel processo un interesse proprio, personale, di carattere economico, familiare o di altro tipo che ne possa condizionare la serenità e l’imparzialità del giudizio. Certamente il giudice non cessa di essere “terzo” se condivide con il p.m. l’amore e il dovere professionale della ricerca della verità”.

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